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Regesto a

Art. 20 CO; ripristino della situazione anteriore in caso di contratti nulli.
Se il difetto non concerne il rapporto sinallagmatico, le prestazioni effettuate rispettivamente le omissioni commesse in adempimento di un contratto nullo vanno restituite secondo le norme sull'arricchimento indebito, sulla base della valutazione soggettiva delle parti (consid. 2.4).

Regesto b

Art. 66 CO; interpretazione restrittiva, limitata ai casi di un vero e proprio compenso per atto illecito o immorale (cambiamento della giurisprudenza).
Modifica della giurisprudenza: la restituzione viene esclusa in forza dell'art. 66 CO solamente se le prestazioni sono state fornite allo scopo di istigare o di ricompensare un comportamento contrario alla legge o ai buoni costumi (consid. 3.2).

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referenza

Articolo: Art. 66 CO, Art. 20 CO