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Regesto

Art. 43 CP; trattamento medico coatto; competenza.
Le autorità responsabili dell'esecuzione delle pene sono competenti per ordinare un trattamento medico coatto, a condizione che esso corrisponda allo scopo della misura ed al tipo di trattamento determinati dal giudice (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 43 CP