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Regesto
Art. 277 cpv. 2 CC; durata dell'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio.
Non v'è violazione del diritto federale quando non sia indicato nel dispositivo della sentenza, ma soltanto nei suoi considerandi, che i genitori hanno l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio oltre la sua maggiore età, sino alla conclusione della sua formazione. Ciò vale in ogni caso laddove, al momento in cui è pronunciata la sentenza, s'ignori ancora affatto se il figlio avrà concluso la propria formazione al raggiungimento della maggiore età.
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 277 cpv. 2 CC