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Regesto

Art. 5 cpv. 1 e 2, art. 22 LFLP; art. 122 e 142 CC; art. 62 segg. CO (situazione giuridica precedente all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2005, dell'art. 35a LPP).
Il solo fatto che è stato effettuato un pagamento in contanti senza che fossero soddisfatte le condizioni dell'art. 5 cpv. 1 LFLP non abilita l'istituto di previdenza a chiedere la restituzione della prestazione (consid. 4.3-4.9).
Se la moglie non ha dato il proprio consenso al pagamento in contanti come prescritto dall'art. 5 cpv. 2 LFLP e se in seguito, in caso di divorzio, l'istituto di previdenza deve nuovamente versare alla moglie la sua quota, quest'ultimo può richiederne, fatto salvo l'art. 64 CO, la restituzione dal marito (divorziato) che in tal misura risulta arricchito indebitamente (consid. 5.2); esigenze in materia di prova (consid. 5.3-5.5).

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referenza

Articolo: art. 22 LFLP, art. 122 e 142 CC, art. 35a LPP, art. 5 cpv. 1 LFLP seguito...