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Regesto

Art. 125 CC; mantenimento post-divorzio dopo il pensionamento del coniuge creditore degli alimenti, nel caso in cui il matrimonio abbia concretamente influenzato la sua vita.
Nella misura in cui un coniuge non riesca più a provvedere da sé al proprio debito mantenimento in seguito al raggiungimento dell'età del pensionamento, l'altro coniuge deve regolarmente versargli dei contributi alimentari fino al suo stesso pensionamento. Il fatto che in precedenza il coniuge creditore degli alimenti abbia potuto, durante un lungo periodo, provvedere completamente da sé al proprio debito mantenimento non interrompe l'obbligo di mantenimento nel senso che quest'ultimo non possa più rinascere quando il reddito da attività lucrativa è sostituito da un reddito conseguito sotto forma di rendita notevolmente più basso (consid. 3.2).

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Articolo: Art. 125 CC