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Regesto

Obbligo di versare un emolumento per accedere a documenti ufficiali da parte di persone attive nei mass media (art. 16 cpv. 3 e art. 17 Cost.; art. 10 cpv. 4 lett. a e art. 17 LTras, art. 14-16 OTras, art. 3 cpv. 2 lett. a OgeEm).
L'art. 10 cpv. 4 lett. a LTras obbliga il Consiglio federale a tener conto nell'ordinanza dei particolari bisogni dei mass media. Occorre considerare tale mandato nel calcolo dell'emolumento (art. 14 OTras in relazione con l'art. 3 cpv. 2 lett. a OgeEm). L'interesse pubblico all'accesso dei mass media a documenti ufficiali può comportare una rinuncia (totale o parziale) alla riscossione dell'emolumento (consid. 2-4).

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Articolo: art. 10 cpv. 4 lett. a e art. 17 LTras, art. 3 cpv. 2 lett. a OgeEm, art. 16 cpv. 3 e art. 17 Cost., art. 14-16 OTras seguito...