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Regesto

Art. 4, art. 49 e art. 50 Cost., art. 9 CEDU; contributo statale proveniente da fondi della lotteria versato a un'associazione.
1. Inizio del termine d'impugnazione per terzi che non sono destinatari della decisione contestata (consid. 2).
2. Legittimazione: principi generali (consid. 3a); legittimazione a ricorrere di due comunità religiose contro una decisione del Consiglio di Stato concernente il versamento di un contributo a un'associazione privata, la quale si occupa di problemi posti dalle sette e le cui attività sono, tra l'altro, rivolte anche contro le ricorrenti; legittimazione ammessa in base al dovere di neutralità dello Stato implicitamente posto dagli art. 49 e art. 50 Cost. (consid. 3b). Il requisito dell'interesse pratico e attuale è, nella fattispecie, adempiuto (consid. 3c).
3. Art. 49 e art. 50 Cost.: portata della libertà di credenza e di coscienza e del libero esercizio dei culti; non ci si può richiamare a questi diritti fondamentali per contestare l'attività - che non si riferisce a compiti pubblici - dell'associazione (consid. 4c e d).
4. Portata del dovere di neutralità dello Stato (consid. 4e, aa); un sussidio statale versato a un'associazione privata non disattende questo dovere (consid. 4e, bb).
5. Validità del principio della legalità in materia di prestazione amministrativa (consid. 5b). L'art. 5 della legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (RS 935.51) costituisce una base legale sufficiente per donazioni provenienti da fondi della lotteria; le condizioni poste dalla normativa cantonale per il versamento di un contributo sono ugualmente adempiute (consid. 5c).

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Articolo: art. 49 e art. 50 Cost., Art. 4, art. 49 e art. 50 Cost., art. 9 CEDU