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Regesto

Diritto ad un'equa indemnità a favore del ricorrente il cui gravame, proposto nell'ambito di un procedimento penale, sia stato integralmente o parzialmente accolto.
1. Nell'ordinamento giuridico svizzero non esiste alcun principio generale che imponga alle autorità cantonali, in assenza di un testo di legge in tal senso, di accordare un'indennità al ricorrente il cui gravame sia stato accolto in un procedimento penale (consid. 2b).
2. Né l'art. 5 né l'art. 6 della CEDU garantiscono un siffatto diritto (consid. 3).