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Regesto
Art. 274d cpv. 2 e art. 274f cpv. 1 CO . Decisione sulle spese e ripetibili nel caso d'uso di procedimenti temerari innanzi l'autorità di conciliazione in materia di locazione.
È l'autorità di conciliazione stessa che statuisce dapprima sulle spese e ripetibili della procedura di conciliazione. Tuttavia, la parte soccombente può poi ricorre al giudice entro il termine di trenta giorni previsto all'art. 274f cpv. 1 CO (consid. 2).
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regesto:
tedesco
francese
italiano
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Articolo:
Art. 274d cpv. 2 e