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Regesto

Diritti dei genitori in caso di divorzio; disciplina del loro esercizio (art. 156 cpv. 1 CC).
Di regola, i figli in tenera età vanno attribuiti alla madre. Nondimeno, ove la stabilità necessaria per un armonico sviluppo fisico, psichico e intellettuale risulti meglio garantita presso il padre e questi sia atto e disposto a educare il figlio e ad occuparsene personalmente in larga misura, può derogarsi alla menzionata regola, quanto meno nel caso in cui la madre non sia in grado di consacrarsi personalmente all'educazione.

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Articolo: art. 156 cpv. 1 CC