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Regesto

Obbligo di mantenimento dopo il divorzio; finanziamento dell'ammanco (art. 125 CC).
Il coniuge che deve ricorrere all'assistenza sociale a causa di contributi di mantenimento insufficienti non può chiedere un prolungamento dell'obbligo di mantenimento dell'altro coniuge per finanziare un'eventuale restituzione delle prestazioni percepite dall'assistenza sociale (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 125 CC