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Regesto

Art. 217 CP, art. 156 CC.
La violazione dei doveri di assistenza familiare dev'essere perseguita nel luogo d'esecuzione. Ove trattisi d'un contributo determinato dal giudice in applicazione dell'art. 156 cpv. 2 CC, tale luogo è quello del domicilio del figlio (consid. 1).
Art. 25 CC.
Il domicilio legale presso la sede dell'autorità tutoria della persona sotto tutela vale anche in materia penale (consid. 1).
Trasferimento del foro dell'azione penale.
Una svista suscettibile di costituire un motivo di revisione ai sensi dell'art. 136 lett. d OG è una ragione valida per trasferire il foro dell'azione penale convenuto tra i Cantoni (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 217 CP, art. 156 CC, art. 156 cpv. 2 CC, Art. 25 CC