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Regesto

Art. 15 cpv. 1 LADI e art. 14 cpv. 3 OADI: Idoneità al collocamento.
- Uno studente è considerato idoneo al collocamento se è in condizione di svolgere, accessoriamente agli studi, un'occupazione a tempo pieno o parziale in modo durevole. Deve essere negata per contro la disponibilità e quindi l'idoneità al collocamento dello studente che intende esercitare un'attività lucrativa solo durante periodi di breve durata o sporadicamente, in particolare durante le vacanze semestrali.
- Conferma della giurisprudenza resa sotto l'imperio del vecchio diritto (art. 13 cpv. 1 lett. c LAD nonché art. 24 cpv. 2 lett. c in relazione con l'art. 26 cpv. 1 LAD; DTF 108 V 100).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 108 V 100

Articolo: Art. 15 cpv. 1 LADI, art. 14 cpv. 3 OADI