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Regesto

Diritto successorio rurale. Art. 620 CC.
1. Nozione di azienda agricola. Fondi che il de cujus non lavorava personalmente, ma che dava in affitto in parcelle. Edifici d'abitazione e d'esercizio costituiscono un centro aziendale idoneo, anche se necessitano di riparazioni e devono essere completati da altri impianti (consid. 1a e b).
2. Unità economica e mezzi d'esistenza sufficienti. Calcolo del reddito agricolo sulla base di valori medi annui (consid. 1a e 2).

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Articolo: Art. 620 CC