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Regesto

Debito del fallito o debito della massa; qualifica dei contributi agli oneri e alle spese comuni di un immobile costituito in proprietà per piani (art. 712 h CC).
1. Ammissibilità dell'azione d'accertamento? (consid. 2).
2. Chi s'é fatto collocare nella graduatoria come creditore del fallito non è, in linea di principio, decaduto dal diritto di sostenere che le sue pretese sono in realtà dirette contro la massa (consid. 3).
3. Il contributo dovuto in virtù dell'art. 712h CC per una quota di comproprietà appartenente al fallito rappresenta un debito della massa dal giorno dell'apertura del fallimento. È sufficiente che le spese e gli oneri siano stati di per sè idonei a mantenere il valore dell'immobile nel suo insieme, senza che debba essere dimostrata la loro utilità particolare per la quota del fallito (consid. 4-6).
4. Il creditore della massa non perde il suo diritto a un pagamento integrale e prioritario laddove l'amministrazione del fallimento abbia omesso di prelevare sul ricavo di un oggetto costituito in pegno (art. 262 cpv. 2 LEF) l'ammontare dovutole (consid. 7).

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Articolo: art. 712h CC, art. 262 cpv. 2 LEF