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Regesto

Art. 1 par. 2 lett. a, art. 22 par. 2 e art. 5 par. 1 lett. a CLug; competenza internazionale per statuire su un'azione di scioglimento e liquidazione di una società semplice di concubini.
Applicazione della teoria dei fatti con doppia rilevanza (consid. 4.1).
La società semplice formata da concubini nel quadro di attività professionali entra nel campo di applicazione della Convenzione di Lugano (consid. 4.2).
Interpretazione della nozione di società nel senso dell'art. 22 par. 2 CLug (consid. 5).
Determinazione del foro del luogo dove l'obbligazione, che serve da base alla domanda, è stata o dev'essere eseguita secondo l'art. 5 par. 1 lett. a CLug, se l'azione ha per oggetto la liquidazione della società semplice formata da concubini per sviluppare le loro attività professionali e l'importo che dev'essere pagato al socio attore (consid. 6).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 1 par. 2 lett. a, art. 22 par. 2 e art. 5 par. 1 lett. a CLug, art. 22 par. 2 CLug, art. 5 par. 1 lett. a CLug