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Regesto

Art. 20 cpv. 1 e art. 66 CO.
1. Il trasferimento di una somma di denaro destinata a fini di corruzione, effettuato da una società ad un'altra con l'istruzione di tenerla a disposizione di un terzo, non rende illecito o contrario ai buoni costumi il mandato.
2. Ove contravvenga all'istruzione ricevuta, il mandatario non può invocare l'art. 66 CO per sottrarsi a pretese risarcitorie del mandante, fondate sul contratto o su un atto illecito.

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Articolo: Art. 20 cpv. 1 e art. 66 CO, art. 66 CO