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Regesto
Art. 16bis cpv. 1 LMF. Cancellazione d'ufficio di una marca registrata.
L'art. 16 bis cpv. 1 LMF è una norma di carattere eccezionale, applicabile solo quando l'interesse pubblico impone una cancellazione immediata. Non basta che siano adempiuti i requisiti per un rifiuto della registrazione. Cancellazione non ammessa nella fattispecie.
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italiano
referenza
Articolo: Art. 16bis cpv. 1 LMF, art. 16 bis cpv. 1 LMF