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Regesto
Art. 80 LEF; rigetto dell'opposizione per rendite da divorzio; clausola d'indicizzazione.
Ove l'adeguamento di una rendita da divorzio in base all'indice del costo della vita sia subordinato alla condizione che il salario del debitore sia a sua volta adeguato all'aumento di tale costo, va esaminato soltanto se detto salario sia stato complessivamente adattato al rincaro. È arbitrario tener conto solo degli aumenti di salario intervenuti a titolo d'indennità di rincaro e non considerare altresì gli aumenti del salario reale.
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regesto:
tedesco
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referenza
Articolo: Art. 80 LEF