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Regesto

La notificazione di un precetto esecutivo è nulla se è fatta a un terzo erroneamente considerato come rappresentante legale del debitore. La successiva nomina del terzo a curatore non sana il vizio. Art. 392 num. 2 e art. 418 CC. Art. 47 LEF (consid. 1).
Interpretazione di una nomina del curatore del debitore "in vista di una nuova esecuzione" dopo annullamento, per vizio formale, della precedente esecuzione. Art. 392 num. 2 CC (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 418 CC, Art. 47 LEF