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Regesto

Art. 88 OG; art. 103 lett. a OG; legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA); legittimazione del denunciante per impugnare una decisione cantonale emanata in materia disciplinare.
La questione di sapere se il ricorso di diritto amministrativo sia ammissibile contro misure disciplinari fondate su fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge federale sugli avvocati ma pronunciate dopo il 1o giugno 2002, è stata lasciata indecisa (consid. 1). Il denunciante non può proporre un ricorso di diritto amministrativo contro la decisione di merito né contro le spese poste a suo carico (consid. 3). Il denunciante non può nemmeno impugnare la decisione di merito con un ricorso di diritto pubblico; con questo rimedio egli può tuttavia contestare le spese e, se del caso, censurare la violazione dei suoi diritti di parte (consid. 2).

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Articolo: Art. 88 OG, art. 103 lett. a OG