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Regesto

Art. 11 LEF; vendita a trattative private nell'ambito di un fallimento.
La società a cui è affidata l'amministrazione di un complesso immobiliare appartenente alla massa fallimentare sottostà, quale ausiliaria dell'ufficio dei fallimenti, al divieto di concludere negozi per proprio conto previsto dall'art. 11 LEF (consid. 7 e 8).
L'offerta da essa introdotta a nome di un'altra società per una vendita a trattative private del complesso immobiliare condurrebbe ad un atto nullo e non deve pertanto essere presa in considerazione (consid. 9).

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referenza

Articolo: Art. 11 LEF