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Regesto

Art. 6 n. 3 lett. c CEDU; art. 29 cpv. 3 Cost.; art. 90 cpv. 1 lett. b OG; art. 87 cpv. 2 OG; §§ 14 segg. CPP/BS. Decisione incidentale, difesa necessaria.
Il rifiuto di accordare il gratuito patrocinio nella procedura d'appello è una decisione incidentale impugnabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG (consid. 1.1).
Quando la decisione impugnata non contiene indicazioni sulle norme applicate, non si può pretendere da un profano, sotto il profilo delle esigenze legali di motivazione, ch'egli stesso vi si confronti per la prima volta nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico per arbitrio (consid. 2).
Garanzie del diritto federale (consid. 3.1) e del diritto cantonale (consid. 3.2) riguardo al diritto di farsi assistere da un avvocato in un caso di difesa necessaria.
Dal profilo della difesa necessaria occorre tenere conto della presumibile pena privativa della libertà e della possibile revoca di pene sospese condizionalmente quando una revoca è imposta dalla giurisprudenza (consid. 4.1).
Il diritto alla difesa necessaria esiste almeno fino al termine del procedimento penale mediante una decisione cresciuta in giudicato e non dipende dalle probabilità di successo; se riconosciuto indigente, il condannato ha di principio diritto al patrocinio gratuito anche nella procedura ricorsuale (consid. 4.2-4.6).

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Articolo: art. 87 cpv. 2 OG, art. 29 cpv. 3 Cost., art. 90 cpv. 1 lett. b OG