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Regesto

Radiodiffusione per satellite e diritto d'autore (art. 12 cpv. 1 n. 6 e cpv. 2 LDA; art. 11bis cpv. 1 n. 1 e n. 2 CB).
1. Nella nozione di radiodiffusione, ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 LDA, rientra l'invio da ogni satellite di signali accessibili tecnicamente e finanziariamente al pubblico e destinati a essere da lui ricevuti direttamente o indirettamente (consid. 2).
2. La diffusione mediante cavo nelle camere di un albergo di un programma di televisione estero captato con un'antenna parabolica non è una comunicazione pubblica dell'opera radiodiffusa, ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 n. 6 LDA, ma una semplice operazione di ricezione di emissioni non soggetta al regime di diritto esclusivo dell'autore (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 12 cpv. 1 n. 6 e cpv. 2 LDA, art. 12 cpv. 2 LDA