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Regesto
Art. 4 Cost. e 9 cpv. 1 della legge ginevrina sulla procedura amministrativa; formalismo eccessivo; irricevibilità di un ricorso presentato da un mandatario professionalmente non qualificato.
Il rifiuto di riconoscere a un agente d'affari brevettato, che non ha nessuna esperienza in materia di polizia edilizia e di pianificazione territoriale, la qualità di mandatario professionalmente qualificato nelle cause rientranti in questa materia non è arbitrario (consid. 2b/bb).
Una norma cantonale di procedura, che riserva espressamente la rappresentanza delle parti nella procedura amministrativa agli avvocati e ad altri mandatari professionalmente qualificati per la causa di cui si tratta, non costituisce un formalismo eccessivo (consid. 3b).
Il principio secondo cui il divieto del formalismo eccessivo non comprende l'obbligo di concedere un termine supplementare all'interessato che ha incaricato una persona non abilitata a rappresentarlo, per permettergli di correggere il vizio, non esclude tuttavia che in circostanze particolari sia fissato un siffatto termine (consid. 3d).
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Articolo: Art. 4 Cost.