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Regesto

Società in accomandita; reiscrizione nel registro di commercio (art. 181, 592 cpv. 2, art. 604, 608 cpv. 1, art. 610 cpv. 2 e art. 619 CO).
Se una società anonima neocostituita assume una società in accomandita con l'attivo ed il passivo, quest'ultima risponde solidalmente con la prima durante 2 anni, conformemente all'art. 181 cpv. 2 CO (consid. 2).
Nell'ipotesi descritta, che non ricade sotto l'art. 610 cpv. 2 CO, un accomandante risponde solidalmente con la società anonima dei debiti della società in accomandita che è stata sciolta. Nondimeno, la sua responsabilità è limitata all'importo del capitale accomandato. Di conseguenza, un creditore della società in accomandita radiata non può fare valere un interesse alla reiscrizione della stessa (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 610 cpv. 2 e art. 619 CO, art. 181 cpv. 2 CO