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Regesto

Azione d'inesistenza di debito promossa dinanzi a un giudice incompetente; termine suppletorio.
Ove il giudice adito con un'azione d'inesistenza di debito non entra nel suo merito per incompetenza, il debitore escusso dispone - in applicazione analogica dell'art. 139 CO - di un termine suppletorio di dieci giorni dalla notificazione della decisione d'inammissibilità per promuovere l'azione.

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referenza

Articolo: art. 139 CO