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Regesto

Rigetto provvisorio dell'opposizione; termine per inoltrare l'azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF).
Considerato che al ricorso cantonale depositato contro la decisione di rigetto dell'opposizione è stato conferito effetto sospensivo - il quale esplica effetti ex tunc -, il termine per l'inoltro dell'azione di disconoscimento del debito inizia unicamente a decorrere con la notifica della sentenza su ricorso (consid. 3 e 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 83 cpv. 2 LEF