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Regesto

Divorzio su richiesta comune (art. 111 CC); momento della revoca del consenso alla convenzione sugli effetti del divorzio (art. 111 cpv. 2 CC).
I coniugi possono ritornare sulla convenzione concernente gli effetti del divorzio già prima dell'audizione dinanzi al giudice (consid. 2.2). Un coniuge può revocare l'accordo precedentemente dato alla convenzione sugli effetti del divorzio e pretendere la liquidazione del regime dei beni anche dopo la vendita dell'immobile coniugale pattuita nella convenzione. Viola il diritto federale il giudice che dichiara liquidato il regime dei beni delle parti per il solo motivo che un coniuge ha venduto una parte del patrimonio coniugale (consid. 2.3 e 2.4).

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referenza

Articolo: art. 111 CC, art. 111 cpv. 2 CC