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Regesto

Art. 65 e 67 cpv. 1 n. 2 LEF: domanda d'esecuzione priva dell'indicazione del rappresentante legale della persona giuridica da escutere.
Ove il debitore sia una persona giuridica, il creditore deve enunciare il nome di un rappresentante autorizzato al quale il precetto esecutivo possa essere notificato (consid. 1).
Se tale indicazione manca, l'ufficio delle esecuzioni deve informarne immediatamente il creditore e dargli la possibilità di completare la domanda (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 65 e 67 cpv. 1 n. 2 LEF