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Regesto

1. Divorzio; norme applicabili all'attribuzione di un immobile di cui i coniugi sono comproprietari.
In caso di divorzio, liquidato il regime matrimoniale dei beni, gli art. 650 e 651 CC sono applicabili all'attribuzione di un immobile acquistato a titolo oneroso durante il matrimonio dai coniugi che, secondo l'iscrizione nel registro fondiario, ne sono comproprietari ciascuno in proporzione della metà (consid. 1e).
2. Durata della rendita accordata in virtù dell'art. 151 cpv. 1 CC.
La rendita va accordata per la durata prevedibile del reinserimento professionale della moglie divorziata; essa va nondimeno accordata anche se l'ex-moglie è reinserita professionalmente, fintantoché i figli attribuitile necessitino di un'educazione e di un'assistenza estese, ossia, in generale, fino a che il figlio più giovane abbia compiuto il sedicesimo anno d'età (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 650 e 651 CC, art. 151 cpv. 1 CC