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Regesto
Impedimento di contrarre matrimonio tra patrigno e figliastra (art. 95 cpv. 1 cf. 2 CC, art. 12 CEDU).
Secondo la volontà del legislatore, l'impedimento di contrarre matrimonio tra patrigno o matrigna e i rispettivi figliastri, previsto attualmente all'art. 95 cpv. 1 cf. 2 CC entrato in vigore il 1o gennaio 2000, sussiste anche qualora dalla relazione tra patrigno e figliastra siano nati dei figli (consid. 2).
La proibizione di contrarre matrimonio con i figliastri è conforme all'art. 12 CEDU (consid. 3-5).
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: art. 12 CEDU