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Regesto

Approvazione delle convenzioni sulle conseguenze accessorie del divorzio (art. 158 n. 5 CC).
Il giudice deve collaborare nella determinazione o nella modifica del contributo per il mantenimento dei figli di genitori divorziati. Nella fattispecie s'è in presenza di una rinuncia al contributo relativo a un periodo in cui il genitore tenuto a versarlo ha la custodia dei figli: tale rinuncia può essere convenuta senza che occorra l'approvazione del giudice.

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referenza

Articolo: art. 158 n. 5 CC