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Regesto

Liquidazione del fallimento; revoca di un membro della delegazione dei creditori designato a norma dell'art. 237 cpv. 3 LEF.
1. Rifiuto di ammettere la legittimazione a presentare reclamo a un membro della delegazione dei creditori: da un lato, il suo potere di agire come rappresentante dei creditori non è dimostrato, dall'altro, il principio di collegialità cui sono tenuti i membri della delegazione gli impedisce di agire a titolo individuale (consid. 1).
2. Potere d'esame dell'autorità di vigilanza e del Tribunale federale in materia di nomina della delegazione dei creditori. In concreto, l'autorità di vigilanza non ha commesso abuso di potere e neppure abusato del proprio potere d'apprezzamento ordinando la revoca di un membro della delegazione dei creditori che, misconoscendo il principio della collegialità, aveva deliberatamente violato il proprio dovere di discrezione (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 237 cpv. 3 LEF