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Regesto

Art. 82 LEF; rigetto dell'opposizione in materia di contratto quadro di credito.
Nel contratto quadro di credito non è pattuita la vincolante consegna di un determinato importo di denaro, ma è concesso un limite fino al quale il credito può essere sollecitato. Il contratto quadro potrebbe pertanto tutt'al più essere considerato un titolo di rigetto dell'opposizione autonomo se è indubbiamente dimostrato il versamento di un credito su di esso fondato (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 82 LEF