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Regesto

Disciplina del diritto di visita in caso di divorzio; istituzione di una curatela (art. 156, 308 CC).
L'istituzione di una curatela destinata alla vigilanza sul diritto di visita ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC presuppone che il benessere del figlio rischi d'essere gravemente compromesso. Tale condizione è data ove debbano temersi serie difficoltà in relazione con l'esercizio del diritto di visita da parte del genitore privato dell'autorità parentale e il figlio sia menomato o particolarmente sensibile.

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referenza

Articolo: art. 156, 308 CC, art. 308 cpv. 2 CC