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Regesto

Esecuzione del diritto di visita (art. 273 CC).
1. L'esecuzione di un diritto di visita e di vacanze è regolata dal diritto procedurale cantonale.
2. Il titolare del diritto di visita deve concretamente esigere la consegna dei figli secondo le modalità stabilite nella sentenza.
3. Non appena è stata introdotta un'azione di modificazione della sentenza di divorzio in relazione al diritto di visita, non è arbitrario rifiutarne l'esecuzione.

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Articolo: art. 273 CC