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Regesto

Gratificazione; certificato di salario; diritto del lavoratore di rifiutare la propria prestazione (art. 322d nonché art. 82 e 324 cpv. 1 CO).
Natura della gratificazione (consid. 2 preambolo).
Il certificato di salario non costituisce un riconoscimento di debito. La questione di sapere se una gratificazione sia dovuta oppure no, viene decisa sulla base dell'accordo concluso dalle parti (consid. 2.1).
Qualora sia stato pattuito il versamento di una gratificazione, il datore di lavoro deve determinarla equamente. Il legittimo rifiuto del lavoratore di fornire la propria prestazione a causa della mora nel pagamento del salario non configura un motivo di riduzione ammissibile (consid. 2.2 e 2.3).
Se il lavoratore rifiuta la prestazione a causa di un ritardo nel pagamento della gratificazione, il datore di lavoro non ha l'obbligo di continuare a versargli il salario (consid. 2.4).

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referenza

Articolo: art. 82 e 324 cpv. 1 CO