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Regesto
Art. 82 CO. Diritto del lavoratore di rifiutare la propria prestazione in caso di ritardo nel pagamento del salario.
Sintanto che il datore di lavoro è in ritardo con il pagamento di salari scaduti, il lavoratore può rifiutarsi di lavorare, in applicazione analogica dell'art. 82 CO (consid. 6).
Se il rifiuto di lavorare è giustificato, il lavoratore mantiene il proprio diritto al versamento del salario, senza essere obbligato a fornire la propria prestazione (art. 324 cpv. 1 CO applicato per analogia; consid. 9).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 82 CO, art. 324 cpv. 1 CO