Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Regesto
Non sussiste alcuna autorità parentale congiunta dopo il divorzio (art. 297 cpv. 3 CC). Fissazione del diritto di visita (art. 273 CC).
Conferma della giurisprudenza secondo cui l'art. 297 cpv. 3 CC esclude l'autorità parentale congiunta dei genitori dopo il divorzio (consid. 2).
Se nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio è stato convenuto un esteso diritto di visita, la sua omologazione non può essere rifiutata con la motivazione, che con essa viene oltrepassato il diritto di visita usuale secondo la prassi cantonale; occorre piuttosto esaminare se la regolamentazione proposta nel caso concreto è compatibile con il diritto alle relazioni personali previsto dall'art. 273 CC e in particolare con il bene del figlio (consid. 3).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: art. 297 cpv. 3 CC, art. 273 CC