Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 43 cpv. 1 LPGA; art. 59 cpv. 3 LAI e art. 69 cpv. 2 OAI; perizia psichiatrica.
È di principio escluso ricorrere ai familiari per la traduzione dell'anamnesi psichiatrica. Conseguenze di questo principio per l'istruzione probatoria (consid. 3.2 e 3.3). Applicazione nella fattispecie (consid. 3.4).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 43 cpv. 1 LPGA, art. 59 cpv. 3 LAI, art. 69 cpv. 2 OAI