Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 3 cpv. 2 lett. c, art. 107 cpv. 1 lett. a, art. 141 cpv. 3 e art. 185 cpv. 3 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.; acquisizione indipendente di atti da parte del perito, diritto di essere sentito.
L'acquisizione di atti di un'autorità o di una clinica non è un semplice accertamento che il perito può effettuare da sé secondo l'art. 185 cpv. 4 CPP, bensì un complemento agli atti ai sensi dell'art. 185 cpv. 3 CPP che dev'essere richiesto a chi dirige il procedimento. Poiché quest'ultima norma costituisce una prescrizione d'ordine alla luce delle circostanze concrete, la condotta del perito non ha alcuna conseguenza sull'utilizzabilità della sua perizia. Tuttavia il rifiuto dell'autorità precedente di produrre gli atti in questione viola il diritto di essere sentito del ricorrente (consid. 3.3-3.5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 107 cpv. 1 lett. a, art. 141 cpv. 3 e art. 185 cpv. 3 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost., art. 185 cpv. 4 CPP, art. 185 cpv. 3 CPP