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Regesto

Protezione dell'unione coniugale; contributo per il mantenimento in caso di sospensione della comunione domestica (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC).
Ai fini della determinazione dei contributi per il mantenimento, è consentito prendere in considerazione un reddito superiore al reddito di lavoro conseguito effettivamente dal debitore, ove e nella misura in cui quest'ultimo sia in grado di ottenere un reddito maggiore impiegando sforzi che possano da lui ragionevolmente pretendersi; nondimeno, nella misura in cui il reddito del debitore sia costituito di reddito della sostanza, non ci si può fondare su di un reddito ipotetico qualora il debitore, per una ragione qualsiasi, abbia alienato la propria sostanza e non sia più possibile ricostituirla.

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referenza

Articolo: art. 176 cpv. 1 n. 1 CC