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Regesto

Divorzio di cittadini iraniani in Svizzera; attribuzione dell'autorità parentale sul figlio comune; diritto applicabile; ordine pubblico; art. 11 cpv. 1 Cost.; art. 8 cpv. 3 e 4 della Convenzione di domicilio del 25 aprile 1934 tra la Confederazione Svizzera e l'Impero di Persia; art. 3 cpv. 1 e art. 9 cpv. 1 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo.
Diritto applicabile (consid. 3.1-3.3).
Se in base al diritto iraniano applicabile non sussistono dubbi per quanto concerne l'attribuzione dell'autorità parentale al padre, occorre esaminare se tale attribuzione è compatibile con l'ordine pubblico svizzero. Un'incompatibilità non può semplicemente essere negata per il motivo che l'assegnazione dell'autorità parentale al padre non metterebbe in pericolo il bene del figlio. La compatibilità con l'ordine pubblico richiede piuttosto che il figlio sia attribuito al genitore che sarà presumibilmente meglio in grado di favorire la sua crescita rispettivamente che maggiormente sosterrà lo sviluppo della sua personalità. All'atto pratico, il conferimento dell'autorità parentale al padre contravviene all'ordine pubblico, a meno che esso non appaia opportuno anche sulla base di un apprezzamento circostanziato del bene del figlio (consid. 3.4).

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referenza

Articolo: art. 11 cpv. 1 Cost.