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Regesto
Amministrazione coatta; acconti ai creditori (art. 95 RFF).
L'art. 95 cpv. 1 RFF non conferisce alcun margine di apprezzamento: se la condizione prevista da tale norma (credito riconosciuto dal debitore o constatato giudizialmente) non è realizzata, un versamento di acconti è escluso (consid. 2).
Un creditore pignoratizio che ha ottenuto l'estensione del pignoramento alle pigioni non può rinunciarvi retroattivamente (consid. 3).
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: art. 95 RFF, art. 95 cpv. 1 RFF