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Regesto

Esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare; procedura applicabile durante il divieto di pagare le pigioni al terzo proprietario del pegno o al debitore nel caso di contestazione sia del credito o del diritto di pegno sia del diritto di pegno sulle pigioni (art. 153a LEF e 93 RFF).
In applicazione della giurisprudenza vigente nel diritto anteriore (DTF 71 III 52), ma tuttora valida, il creditore pignoratizio non è obbligato ad introdurre, simultaneamente all'istanza di rigetto dell'opposizione, un'azione tendente all'accertamento del suo diritto di peno sulle pigioni; egli può aspettare l'esito definitivo della procedura di rigetto dell'opposizione per inoltrare, nel termine di 10 giorni impartito dall'ufficio esecuzioni, l'azione ordinaria tendente al riconoscimento del suo diritto di pegno sulle pigioni (consid. 1).

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referenza

Articolo: art. 153a LEF