Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 6 LCA; interpretazione di condizioni preformulate di un contratto di assicurazione.
Il formulario di proposta può diventare parte integrante del contratto di assicurazione (consid. 2b). Se in questo formulario è menzionato l'obbligo di indicare al momento della conclusione del contratto i fatti rilevanti per la valutazione del rischio e se le condizioni generali d'assicurazione (CGA) contengono una clausola che regola in modo analogo all'art. 6 LCA le conseguenze di una violazione dell'obbligo di dichiarare le modifiche concernenti tali fatti mentre il contratto è in corso, unicamente una disposizione contrattuale redatta in modo chiaro può attenuare posteriormente le conseguenze di una reticenza iniziale (consid. 2c/aa).
Se una norma delle CGA si riferisce alle conseguenze di una reticenza, occorre esaminare, sulla base del tenore di tale norma e della sistematica delle CGA, se essa regola l'obbligo di dichiarare i fatti rilevanti per la valutazione del rischio al momento della conclusione o mentre il contratto è in corso (consid. 2c).
Il diritto federale è violato se per l'interpretazione delle CGA si ricorre direttamente al principio, applicabile a casi dubbi, "in dubio contra stipulatorem" (consid. 2d).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 6 LCA