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Regesto

Art. 6 LCA. Recesso dal contratto d'assicurazione per reticenza.
Ove l'assicurazione affidi a un medico il compito di riempire il questionario concernente le dichiarazioni obbligatorie per la conclusione del contratto, egli adempie la stessa funzione di un agente incaricato dall'assicurazione di svolgere questa incombenza. Irrilevante è al proposito che il proponente possa rivolgersi a un medico di sua scelta. La compagnia d'assicurazione deve pertanto rispondere degli eventuali errori commessi dal medico nell'esecuzione di detto compito.
Se il proponente non conosce il tedesco, il fatto che abbia firmato il questionario stampato e riempito in questa lingua non può significare per l'assicurazione che egli abbia confermato in tal modo l'esattezza delle risposte appostevi dal medico.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 6 LCA