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Regesto

Obbligo d'informazione dell'avente diritto in caso di sinistro (art. 39 LCA).
L'obbligo d'informazione riguarda unicamente fatti che servono a determinare le circostanze nelle quali si è verificato il sinistro; esso non si estende alle circostanze che potrebbero essere rilevanti invece un'eventuale reticenza (consid. 3.1 e 3.2).
L'art. 6 LCA non prevede una facilitazione della prova nel senso di un obbligo di collaborazione dell'avente diritto. Estendere l'obbligo d'informazione previsto dall'art. 39 LCA alla fattispecie trattata da quella norma condurrebbe però a un tale risultato (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 39 LCA, art. 6 LCA