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Regesto

Esecuzione di un provvedimento cautelare conservativo straniero; Convenzione di Lugano (CL).
Descrizione dei provvedimenti inglesi "Freezing (Mareva) Injunction" e "world-wide Mareva Injunction" (consid. 1). Potere d'esame del Tribunale federale nel quadro di ricorsi fondati sulla violazione di trattati internazionali (art. 84 cpv. 1 lett. c OG; consid. 2). Obbligo di motivazione a carico del ricorrente (consid. 4). La "Freezing Injunction" del diritto inglese è una decisione ai sensi dell'art. 25 CL e può essere eseguita in Svizzera (art. 31 cpv. 1 CL; consid. 5). Qualora venga applicata la CL occorre tenere conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (CGCE), in particolare con riferimento al diritto di essere sentito del debitore (consid. 5.2) e alla questione della competenza per ordinare misure provvisionali (art. 24 CL; consid. 5.3).

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referenza

Articolo: art. 25 CL, art. 31 cpv. 1 CL, art. 24 CL